PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO CIVILE

Capo I
RECUPERO DEL RUOLO GIUDIZIARIO

Art. 1.

      1. L'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti cura in via esclusiva il servizio della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
      2. L'ufficiale giudiziario espleta l'attività di riscossione mediante ruolo giudiziario, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché l'attività prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. L'ufficiale giudiziario procede altresì di ufficio al pignoramento ai sensi dei commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 492 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

 

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      3. I compensi spettanti al concessionario previsti dalle norme citate al comma 2 del presente articolo, competono, ridotti alla metà, all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti che ha provveduto alla riscossione e vanno ad incrementare la percentuale stabilita dall'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
      4. Tutte le somme riscosse dall'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti ai sensi del presente articolo sono versate su un apposito capitolo del Ministero del giustizia per essere riassegnate allo stesso in sede di formazione del bilancio.

Capo II
NUOVE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ ELETTRONICA DELLE VENDITE

Art. 2.

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

      «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, nonché delle fotografie e delle planimetrie ad essa allegate, è altresì inserito nell'apposito sito Internet del Bollettino ufficiale delle aste immobiliari almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto e con permanenza nel sito fino al termine o alla data medesimi.
      Se il valore del bene della singola procedura supera 1.000 euro, il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito e pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data

 

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dell'incanto di cui al secondo comma, su uno o più tra i quotidiani di informazione locali o nazionali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ai fini di cui al presente comma, sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali, editi da soggetti iscritti al registro degli operatori di comunicazione e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata.
      Nell'avviso di cui ai commi secondo e terzo è omessa l'indicazione del debitore».

Art. 3.

      1. È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
      2. Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito Internet, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi, nonché con applicazione dei compensi e dei costi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
      3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere fatta a cura e a spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.
      4. Su istanza della parte richiedente la pubblicazione o dell'autorità giudiziaria, l'ufficiale giudiziario deve rilasciare attestazione da cui risultino la data di inserimento o di reinserimento degli atti per la pubblicazione nel sito Internet di cui al

 

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comma 2, nonché il tempo di permanenza nel sito degli stessi.
      5. Le richieste devono essere redatte su supporto cartaceo tradizionale e, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico in formato corrispondente a quelli commerciali più diffusi.
      6. I compensi, al netto dei costi e delle spese d'ufficio previsti dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, vanno ad incrementare la retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 122, numero 2), del medesimo ordinamento e della relativa normativa di attuazione, nella percentuale stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2 del presente articolo.
      7. In conformità al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia, è istituito un apposito registro nel quale l'ufficiale giudiziario indica la data di richiesta, il numero della procedura o la data del provvedimento, i dati delle parti, la data di inserimento dei dati nel sito Internet di cui al comma 2, e l'eventuale data di reinserimento dei medesimi dati, nonché il tempo di permanenza dei documenti d'asta nel sito.
      8. La prova dell'avvenuto inserimento dei documenti nel sito Internet di cui al comma 2 e della loro pubblicazione con le modalità previste dal presente articolo è condizione di procedibilità e di validità della vendita; la mancata acquisizione della prova, a cura degli interessati o acquisita d'ufficio, impedisce al giudice o al funzionario di procedere alla vendita.
      9. A chiunque, ad esclusione degli ufficiali giudiziari e tranne che nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è fatto divieto di pubblicare con qualsiasi mezzo gli atti e i documenti soggetti alla pubblicità nel BUAI; i contravventori alla disposizione di cui al presente comma sono puniti con la multa da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al triplo in caso di recidiva.
 

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Capo III
NORME IN MATERIA DI PIGNORAMENTO E DI VENDITA

Art. 4.

      1. Al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione o l'elezione può essere raccolta, al momento della notifica, mediante annotazione nella relata ovvero redatta nel verbale, dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento».
      2. Al quarto comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di assenza del debitore, l'invito gli è rivolto con separato atto notificato. La dichiarazione è resa dal debitore immediatamente ovvero presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti procedente entro i quindici giorni successivi».

Art. 5.

      1. Per le richieste ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, di cui al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.
      2. I compensi stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
      3. È istituito il registro cronologico denominato «modello RB (ricerca beni)», conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia.
      4. Al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'esito delle operazioni di ricerca dei beni l'ufficiale giudiziario raccoglie, in apposito verbale, le dichiarazioni o le attestazioni rilasciate dai funzionari degli uffici pubblici e le operazioni svolte. Del rinvenimento o del mancato rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione l'ufficiale giudiziario redige estratto dal predetto verbale e lo rilascia, a richiesta, al creditore procedente. In caso di rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede ai sensi del quarto comma ed i beni mobili si considerano pignorati al momento dell'accesso dell'ufficiale medesimo».

Art. 6.

      1. L'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili o immobili può impiegare altresì a tale scopo strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
      2. Le modalità tecniche di espletamento della vendita telematica sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
      3. All'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili od immobili spettano i compensi previsti per le medesime attività rispettivamente dagli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

 

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Art. 7.

      1. Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia, da aggiornare ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
      2. Per ogni attività di esecuzione in forma specifica di cui agli articoli 605 e seguenti e 612 e seguenti del codice di procedura civile, nonché per ogni attività di attuazione di provvedimenti cautelari anche in forma specifica, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le attività di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, di sostituzione del relativo custode, di ricognizione di beni e di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, nonché per l'esecuzione di ogni atto compiuto fuori dell'orario di servizio, per le operazioni di inventario e per le operazioni previste dall'articolo 106, secondo comma, dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente e qualunque sia la sua posizione economica, a carico delle parti richiedenti, un compenso forfetario pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

 

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Capo IV
NUOVE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Art. 8.

      1. Al numero 4) del secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, le parole: «a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 entro dieci giorni all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza, il quale la raccoglie con apposito verbale, da rilasciare in copia al creditore che gliene faccia richiesta».
      2. Al primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile, le parole: «a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «resa all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza».

Capo V
DISCIPLINA DI SITUAZIONI PARTICOLARI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILI

Art. 9.

      1. Il primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

      «Se nell'immobile si trovano beni mobili appartenenti al debitore od a colui nei cui confronti è eseguito il rilascio e che non devono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non provvede ad asportarli, ad istanza e a spese del creditore, ne determina, con i mezzi ritenuti più opportuni, approssimativamente il

 

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presumibile valore di realizzo per l'ipotesi di una loro vendita coattiva.
      Nel caso di cui al primo comma, l'ufficiale giudiziario può, a cura e a spese del creditore istante, disporre la custodia dei beni di cui al medesimo comma o il trasporto in altro luogo.
      Se sono rinvenuti documenti anche contabili, questi sono depositati in cancelleria.
      Chiunque vanta un diritto di proprietà sui beni mobili deve rivendicarli entro venti giorni dal completamento delle operazioni di rilascio con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto e può disporre la riconsegna dei beni con provvedimento non impugnabile e previa corresponsione delle spettanze del custode.
      Decorso invano il termine di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla vendita nelle forme previste dagli articoli 1515, 1516 e seguenti del codice civile e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Il ricavato è utilizzato dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla vendita per il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti al custode nonché, per la parte eccedente, per le spese della vendita e, successivamente, per quelle del processo di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611 del presente codice. L'eventuale ulteriore eccedenza è restituita al debitore o alla parte nei cui confronti il rilascio ha avuto luogo».

Capo VI
NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA

Art. 10.

      1. Al primo comma dell'articolo 510 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora alla vendita abbia proceduto l'ufficiale giudi- ziario,

 

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questi procede alla corresponsione diretta del credito dichiarato dal creditore, ove il medesimo gliene faccia richiesta e dimostri di avere notificato al debitore la sua dichiarazione di credito, con l'avvertimento che, in mancanza di istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla data della notificazione, si procederà all'attribuzione diretta, comprovando altresì, con certificazione della cancelleria, la mancata presentazione di istanze in tale senso. In questo caso, dopo l'attribuzione l'ufficiale giudiziario rimette l'eventuale residuo e comunque gli atti al giudice dell'esecuzione per le declaratorie di competenza per la definizione del processo».

Capo VII
NUOVE NORME IN MATERIA DI MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITI NON CONTESTATI

Art. 11.

      1. Dopo il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo I-bis
DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO

      Art. 656-bis. - (Mandato di esecuzione per credito non contestato). - Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato

 

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all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.
      La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.
      Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione di un termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.
      L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore ad integrarla entro un termine perentorio che fissa allo scopo.
      Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a pronunciare l'ingiunzione, restando impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.
      Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

      Art. 656-ter. - (Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). - Il debitore deve contestare la domanda, come proposta con il ricorso e il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e

 

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territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.
      Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultimo e il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio come prevista dal medesimo.
      In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

      Art. 656-quater. - (Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). - L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.
      Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo.
      In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.
      Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.
      Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.
      Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in
contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.
      Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-bis e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492».

 

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Capo VIII
ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE OD ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI O DELLE COSE

Art. 12.

      1. Al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di ricognizione od accertamento dello stato dei luoghi o delle cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti».

TITOLO II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE MANSIONI E I COMPENSI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I
RICOGNIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI

Art. 13.

      1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva le attività che la legge gli attribuisce nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale è addetto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
      2. Sono altresì attribuzioni degli ufficiali giudiziari:

          a) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

          b) redigere verbali di constatazione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e anche relativi alla ricognizione

 

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od accertamento dello stato dei luoghi e delle cose;

          c) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

          d) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità presso cui se ne fa uso di richiedere l'esibizione degli originali;

          e) redigere verbali di inventario ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile;

          f) redigere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali ed i relativi verbali di inventario;

          g) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;

          h) provvedere alla vendita, anche in qualità di commissionario ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, dei beni pignorati e provvedere alla vendita dei beni di cui:

              1) all'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

              2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

              3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

              4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione;

              5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni;

              6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni;

              7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile.

 

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Art. 14.

      1. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici nel rispetto della normativa di settore e senza limitazione territoriale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati, nonché degli atti stragiudiziari.

Capo II
NUOVE NORME GENERALI IN MATERIA DI COMPENSI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Art. 15.

      1. All'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I diritti e l'indennità di trasferta sono triplicati se gli atti sono eseguiti in die, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Sono raddoppiati se eseguiti con urgenza, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Si considera urgente l'atto da eseguire nei cinque giorni successivi alla data della richiesta, in die l'atto eseguito nello stesso giorno della richiesta o entro il giorno successivo alla data della richiesta».

 

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Art. 16.

      1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 34 (L) - (Importo del diritto unico di notificazione). - 1. Il diritto unico di notificazione è dovuto nelle seguenti misure:

          a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 5,00;

          b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 10,00;

          c) per gli atti aventi oltre sei destinatari: euro 15,00.

      2. Il diritto unico di notificazione può essere rappresentato da bolli di notifica giudiziaria allo scopo istituiti.
      3. I proventi del diritto unico di notificazione sono versati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per essere riassegnati al bilancio dello stesso Ministero».

      2. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37 (L) - (Diritto di esecuzione). - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nelle seguenti misure:

          a) per gli atti relativi ad affari di valore fino ad euro 1.000,00: euro 500,00;

          b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 1.000,00 e fino ad euro 3.000,00: euro 10,00;

          c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 3.000,00 o di valore indeterminabile: euro 15,00.

      2. Il diritto unico di esecuzione può essere rappresentato da bolli di esecuzione giudiziaria allo scopo istituiti.

 

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      3. I proventi del diritto unico di esecuzione sono versati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per essere riassegnati al bilancio dello stesso Ministero».

Art. 17.

      1. Il comma 1 dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

          «1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità spettanti, le spese per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile ed i compensi, ove previsti, relativi agli atti richiesti».

Art. 18.

      1. Per i pagamenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, a qualunque titolo dovuti, le parti possono provvedere anche mediante accredito o versamento sul conto del medesimo ufficio o mediante altri strumenti informatici o telematici, ove previsti.

Art. 19.

      1. Per le attività del proprio ufficio che l'ufficiale giudiziario svolge fuori dall'edificio sede di lavoro, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, è consentito, con autorizzazione del capo dell'ufficio e previa domanda scritta dell'interessato, l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità di trasferta prevista dalla legge per l'ufficiale giudiziario, quale rimborso delle spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente, veloce, efficace ed efficiente dei normali servizi di linea.